Informazioni e adempimenti per i candidati e le liste Elezioni comunali del 24 e 25 Maggio 2026.

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Vademecum per la presentazione di liste e candidature.

Data:

17 Aprile 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e alla carica di Consigliere comunale deve essere effettuata alla Segreteria dell'Ente dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione, ossia dalle ore 8 del 24 aprile 2026 alle ore 12 del 25 Aprile 2026. La Segreteria sarà aperta per la presentazione delle liste nei seguenti orari:

  • 24 Aprile 2026: dalle ore 8:00 alle ore 20:00
  • 25 Aprile 2026: dalle ore 8:00 alle ore 12:00

Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all’atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del Consiglio Comunale. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore ai 2/3, ossia da 11 a 16 e nessuno dei due generi (maschile e femminile) può essere rappresentato in misura inferiore ad 1/3 né superiore ai 2/3 dei candidati per garantire le quote rosa.

A) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE.

Al solo fine di una migliore organizzazione delle operazioni di competenza dell’Ufficio comunale e di evitare possibili attese, gli Interessati sono invitati a prenotare il proprio turno inviando una mail o pec al seguente indirizzo: protocollo.capurso@pec.it.

Nel caso pervengano pluralità di richieste per lo stesso giorno ed orario, si procederà secondo l’ordine di arrivo delle prenotazioni e ciò sarà debitamente comunicato ai soggetti richiedenti.

In caso di assenza di prenotazione, si procederà esaurite le presentazioni dei soggetti già prenotati.

In ogni caso non saranno accettate le candidature presentate oltre i giorni e gli orari sopra indicati.

L'accesso all’edificio comunale avverrà da ingresso unico controllato e sarà individuata un’area di attesa per i presentatori; l’accesso all’Ufficio segreteria sarà consentito esclusivamente in modo contingentato.

Il Segretario Generale rilascia ricevuta con indicazione dell’orario e degli atti depositati.

All’atto della presentazione saranno acquisiti i recapiti dei presentatori, delegati o candidati, ai fini delle comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale.

Alle ore 12:00 del giorno 25 aprile 2026 sarà disposta la chiusura degli accessi all’edificio comunale e verrà effettuata una ricognizione dei soggetti presenti all’interno.

Saranno ammesse alla presentazione, anche oltre tale orario, esclusivamente le liste i cui presentatori risultino già presenti all’interno dell’edificio comunale entro le ore 12:00.

La verifica e il mantenimento della chiusura degli accessi nei termini previsti sarà affidata al Comando di Polizia Locale.

B) INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DELLE FIRME

La presentazione della lista è subordinata alla raccolta della firma di non meno di 100 e non più di 200 elettori residenti del comune (sottoscrittori) in appositi moduli. Le firme possono essere raccolte fin da subito sul modulo cosiddetto “ATTO SEPARATO” e alcune nell’ATTO PRINCIPALE  tutte raccolte e autenticate alla presenza di un pubblico ufficiale (Autenticatore).

I moduli per la raccolta delle firme dovranno essere compilati in stampatello completi dei dati anagrafici dei sottoscrittori (cognome, nome, luogo e data di nascita) e riportare il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di ogni candidato e il certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza, la firma e gli estremi del documento di identità. La sottoscrizione delle liste è riservata ai soli residenti del comune di Capurso, maggiorenni e con diritto di voto.

ATTENZIONE:

1. lo stesso soggetto non può sottoscrivere più di una lista (pena ammenda da euro 200 a euro 1.000).

2. gli autenticatori non possono essere sottoscrittori della lista di cui autenticano le firme.

3. i candidati non possono essere sottoscrittori della lista in cui si candidano (Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 6350 del 17/09/2021).

Una volta completata la raccolta delle firme e apposta l’autentica delle stesse da parte dell’autenticatore legittimato, l’Ufficio Elettorale del Comune provvederà entro 24 ore al rilascio del certificato collettivo di iscrizione alle liste elettorali.

C) DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE E L’AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

1. Candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale

Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare all’atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del Consiglio Comunale. Tale dichiarazione ha validità solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessati.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 11 e non superiore a 16. Il candidato alla carica di Sindaco, inoltre, deve dichiarare di non aver accettato candidature in altro Comune e di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 58 del D. Lgs. 267/2000. La dichiarazione di accettazione della candidatura del Sindaco con contestuale indicazione del collegamento alla/e liste elettorali e il suo certificato elettorale devono essere allegati in originale all’atto della presentazione della lista. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 11 e non superiore a 16.

2. Dichiarazione di presentazione della lista

Le candidature vanno presentate con apposita dichiarazione scritta firmata dagli elettori presentatori della lista (sottoscrittori) sugli appositi moduli muniti di contrassegno di lista, nome e cognome del candidato Sindaco collegato e dei candidati a consigliere comunale unitamente al programma amministrativo che verrà poi pubblicato all’albo on-line del Comune. Tale dichiarazione dovrà contenere l’indicazione di 2 delegati incaricati ad assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, a designare i rappresentanti di lista presso i seggi elettorali e presso l’Ufficio Centrale, nonché a dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco. I delegati possono essere scelti anche tra i candidati o tra i sottoscrittori della lista.

3. Dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco e di consigliere comunale unitamente alla dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità.

Ciascun candidato alla carica di Sindaco o di Consigliere Comunale dovrà compilare apposito modello di dichiarazione di accettazione della candidatura, la quale dovrà essere firmata dal candidato e autenticata, e una contestuale o separata dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000) in cui attestano l’inesistenza di cause di incandidabilità previste dalla legge (art. 58 del D.Lgs. 267/2000 e artt. 10 e 12 del D.Lgs. 235/2012). Il candidato alla carica di Sindaco deve anche dichiarare il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del Consiglio Comunale.

4. Dichiarazione autenticata dei delegati di lista per il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco.

I delegati di lista i cui nominativi sono individuati nell’atto principale di presentazione della lista devono dichiarare il collegamento alla candidatura del Sindaco con atto firmato e autenticato.

5. Certificati attestanti l’iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica e certificazione del casellario giudiziario.

La presentazione delle candidature va corredata del certificato attestante l’iscrizione del candidato alla carica di Sindaco e di consigliere comunale nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica (proprio comune di residenza anagrafica), rilasciato dall’Ufficio Elettorale oppure scaricabile dal diretto interessato dalla piattaforma dell’Anagrafe Nazionale della Pubblica Amministrazione (https://www.anagrafenazionale.interno.it).

Dovrà inoltre essere prodotto certificato del casellario giudiziario di cui all’art. 24 del DPR n. 313/2002, acquisibile anche tramite delegato.

6. Modello di contrassegno di lista

Ogni lista di candidati dovrà presentare, insieme agli altri documenti, anche un modello del contrassegno su supporto digitale oppure in tre esemplari in forma cartacea, per la riproduzione dello stesso sul manifesto e sulle schede di votazione.

7. Programma amministrativo

Unitamente alla lista dei candidati si provvederà alla presentazione di un sintetico programma amministrativo del candidato alla carica di Sindaco. Sarà poi reso pubblico all’albo on-line del comune (artt. 71 e 73 del D. Lgs. 267/2000).

D) CANDIDATI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA

A norma del D.L.gs. 197/1996, in seguito alla direttiva comunitaria, è stata estesa la capacità elettorale attiva e passiva, per le elezioni comunali e circoscrizionali, ai cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia, seppur limitatamente alla candidatura a consigliere comunale essendo riservate ai soli cittadini dell’Unione Europea italiani le cariche di Sindaco e Vice Sindaco. Pertanto, i cittadini dell’Unione Europea che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale, dovranno presentare in aggiunta alla documentazione richiesta ai cittadini italiani, i seguenti documenti:

1. dichiarazione contenente la propria cittadinanza, l’attuale residenza e l’indirizzo nello Stato Estero di origine;

2. un attestato, in data non anteriore a 3 mesi, rilasciato dall’autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità;

* 3. richiesta, ove non ne siano già in possesso, della iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune presentata nei termini di legge (art. 3, comma 1, D.Lgs. 197/1996), ossia non oltre il 14 aprile 2026, 5° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali (40° giorno antecedente la votazione).

*Si precisa che recentemente il Consiglio di Stato si è pronunciato circa l’inderogabilità dell’attestato di cui al punto 2, affermando che l’articolo 5 del D.Lgs. 196/1997 deve essere interpretato in modo più attenuato al fine di garantire il principio di parità di trattamento in ambito comunitario. Pertanto l’attestato di cui al punto 2 può essere validamente sostituito da un’autodichiarazione del candidato cittadino UE in cui afferma di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nell’ordinamento del suo Stato membro di origine e facendo autenticare la propria firma da uno dei soggetti previsti dall’articolo 14 della Legge n. 53/1990. La Commissione Elettorale Circondariale potrà chiedere l’attestato medesimo in presenza di motivate esigenze che impongano una verifica del contenuto dell’autodichiarazione. Tutti i certificati, le autentiche e documenti richiesti per la presentazione delle candidature sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria

E) OBBLIGO DI PUBBLICITA’

L’art. 1, comma 14, della Legge 9 Gennaio 2019, n. 3, come sostituito dall’articolo 38-bis, comma 7, lettera a) del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, ha stabilito, in occasione dello svolgimento delle elezioni politiche, europee, regionali ed amministrative, l’obbligo per i partiti e movimento politici, che si presentano alle elezioni, di pubblicare sul proprio sito internet, ovvero per le liste, nel sito internet del partito o movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, per ciascun candidato sindaco o consigliere comunale:

• curriculum vitae

• certificato rilasciato dal casellario giudiziale

I diretti interessati potranno anche delegare i rappresentanti legali dei partiti o movimenti politici nonché delle liste, oppure persone di loro fiducia, a presentare richiesta di rilascio del certificato del casellario giudiziale, anche on line. Se il certificato viene richiesto dopo che i comizi siano stati già convocati e i candidati richiedenti il certificato dichiarino contestualmente, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che la richiesta è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritti dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà. L’omessa pubblicazione dei documenti in questione sui siti internet dei partiti/movimenti/liste, pur non comportando l’esclusione delle liste e dei candidati da parte della Sommissione Elettorale Circondariale, determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della predetta legge 9 Gennaio 2019, n. 3, nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 12.000 a Euro 120.000. Si raccomanda la massima tempestività nel comunicare tali dati anche al Comune in considerazione dell’obbligo di pubblicazione sul sito internet dell’ente entro il 7° giorno antecedente le votazioni. Al fine di tutelare i soggetti interessati, si raccomanda la trasmissione all'Ente della documentazione sopra richiamata, a mezzo pec all'indirizzo protocollo.capurso@pec.it, in formato pdf/A e opportunamente oscurati dei dati sensibili.

Si avverte che il presente Vademecum costituisce una semplificazione delle dettagliate istruzioni ministeriali per la presentazione e l’ammissione delle liste pubblicato sul sito del Ministero degli Interni liberamente consultabile al link: https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione/pubblicazione-n1-amministrative-ed2026 il cui contenuto è ufficiale e fa fede per tutto quanto ivi contenuto.

L’Ufficio Elettorale e quello della Segreteria Generale anche nei giorni precedenti alle candidature restano a disposizione per chiarimenti e supporto finalizzati alla corretta presentazione della documentazione richiesta dalle norme.

Adempimenti richiesti alle liste dalla Corte dei Conti

Si segnala che per tutte le Liste partecipanti alla competizione elettorale del 24 e 25 maggio; il rappresentante di ciascuna lista (o comunque qualsiasi soggetto avente un rapporto funzionale con la lista: candidato, capolista ecc.) ha l’obbligo di trasmettere direttamente al Collegio regionale di controllo per le spese elettorali presso la Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per le Marche, entro 45 giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale, un rendiconto in cui trovino compiuta evidenza tutte le spese sostenute dalla singola formazione politica per la campagna elettorale, corredata da idonea documentazione giustificativa e dalla indicazione delle relative fonti di finanziamento.

Si richiama l’attenzione, in particolare, sui seguenti aspetti:

  • il rendiconto deve essere presentato anche le formazioni politiche che non abbiano sostenuto spese e non abbia ricevuto finanziamenti, oppure le spese siano state sostenute direttamente dai singoli candidati. In caso di coalizioni la Corte dei Conti ritiene ammissibili anche rendiconti cumulativi
  • il rendiconto deve essere sottoscritto dal rappresentante di lista o comunque da qualsiasi soggetto avente un rapporto funzionale con la lista (in tal caso specificandone la natura), e inviato direttamente alla Sezione Regionale di Controllo (indirizzo PEC puglia.controllo@corteconticert.it)

Su espressa richiesta della Corte dei Conti, il Comune di Capurso trasmetterà all’organo di controllo l’elenco nominativo delle liste di candidati presenti alle elezioni del 24 e 25 maggio  ed eventuale ballottaggio del 7 e 8 giugno 2026.

Tale peculiare funzione di controllo sui rendiconti di partiti, movimenti e liste, si affianca e non si sostituisce a quello svolto dalla Corte di Appello in ordine alle spese sostenute dai singoli candidati.

La Corte dei Conti richiama l'attenzione sulla circostanza per cui dall'inosservanza di quanto sopra può discendere l'applicazione di rigorose sanzioni.

Designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi

La designazione dei rappresentanti di lista, da parte dei delegati della lista medesima, deve essere comunicata:

  • al Segretario Generale del Comune, entro il giovedì precedente l’elezione in formato cartaceo o anche mediante posta elettronica certificata, utilizzando di preferenza l’apposito modello

oppure

  • direttamente al presidente di seggio, esclusivamente in formato cartaceo, il sabato pomeriggio precedente l’elezione, durante le operazioni di autenticazione delle schede oppure la domenica mattina, purché prima dell’inizio della votazione

La firma degli atti di designazione dei rappresentanti da parte dei delegati, se prodotta in forma cartacea, deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati dall’articolo 14, comma 1 della legge n.53/1990 e ss.mm.ii. Non è necessaria l’autenticazione quando gli atti di designazione siano trasmessi mediante posta elettronica certificata e siano firmati digitalmente dai delegati.

La legge non prevede che le designazioni di cui trattasi siano fatte da terzi, autorizzati dai delegati. I rappresentanti di lista devono essere elettori del Comune di Capurso (art.16, comma 2 della legge n.53/1990)

Ultimo aggiornamento: 20/04/2026, 12:59