Ordinanza permanente per la prevenzione del degrado igienico-sanitario e ambientale e per la riduzione del rischio incendi – Obbligo di pulizia, manutenzione e bonifica dei terreni incolti o a riposo

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Ordinanza permanente per la prevenzione del degrado igienico-sanitario e ambientale e per la riduzione del rischio incendi - Obbligo di pulizia, manutenzione e bonifica dei terreni incolti o a riposo

Data:

18 Giugno 2025

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Descrizione

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni a verde, incolti, agricoli o a riposo, di provveder e entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, e successivamente con cadenza periodica fino al 15 ottobre di ogni anno, a:
effettuar e lo sfalcio dell’erba e la rimozione di sterpa glie, rovi, rifiuti, materiali vegetali secchi e ogni altro elemento suscettibile di degrado;
predisporre, fasce di protezione prive di vegetazione combustibile lungo i confini di proprietà per almeno dieci metri;
mantenere i fondi in condizioni decorose e igienicamente salubri, evitando situazioni favorevoli alla proliferazione di insetti, ratti, blatte o altri animali infestanti;
È fatto divieto, su tutto il territorio comunale, nel periodo indicato, di accensione fuochi, bruciatura di residui vegetali, utilizzo di fiamme libere o dispositivi che possano innescare incendi, salvo specifica autorizzazione degli enti competenti.

SANZIONI ED INTERVENTI SOSTITUTIVI

L’inosservanza della presente ordinanza comporta:
l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 50,00, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, salva diversa determinazione ai sensi dell’art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
trascorsi ulteriori 10 giorni dalla contestazione, in assenza di ottemperanza, l’Amministrazione Comunale potrà procedere d’ufficio all’intervento sostitutivo con recupero coattivo delle spese sostenute, senza ulteriore preavviso.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Capurso;
La trasmissione al Comando di Polizia Locale per i controlli e le sanzioni di competenza;
L’entrata in vigore della presente ordinanza decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
La presente ordinanza ha carattere permanente, e si applica ogni anno nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 ottobre, salvo diversa disposizione normativa o regolamentare.

AVVERTE CHE

Avverso la presente ordinanza è ammesso, in alternativa:
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- oppure ricorso giurisdizionale al TAR compete n t e entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Ultimo aggiornamento: 18/06/2025, 22:17